COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 37 del 20 Febbraio 2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.P. AMITERNINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31/7/03 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE FERRANTE DANIELE IN RELAZIONE ALLA GARA AMITERNINA/TORRICELLA SICURA DISPUTATA IL 12/1/03 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N.30 DEL 16/1/03)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N. 37 del 20 Febbraio 2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.P. AMITERNINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31/7/03 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE FERRANTE DANIELE IN RELAZIONE ALLA GARA AMITERNINA/TORRICELLA SICURA DISPUTATA IL 12/1/03 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N.30 DEL 16/1/03) Con appello ritualmente proposto, la S.P. Amiternina ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il Ferrante colpito con un pugno il massaggiatore del squadra avversaria dopo ave ricevuto da questi una testata sul viso che gli aveva provocato la rottura del labbro inferiore, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante la eccessività della sanzione in quanto il primo Giudice non aveva tenuto debitamente conto della provocazione subita nonché del fatto che la reazione sarebbe consistita in una manata e non in un pugno sul viso. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. Non vi è dubbio che le gravi lesioni subite dal Ferrante a seguito dell’aggressione abbiano provocato una legittima reazione di difesa che, pur se non consentita, non merita la sanzione inflitta dal primo Giudice. Appare, pertanto, equo ridurre la sanzione stessa come da dispositivo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Daniele Ferrante fino al 16/4/03 disponendo la restituzione della tassa versata
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