COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 6/03/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. SANT’OMERO PALMENSE AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO) IN RELAZIONE ALLA GARA TIBURFUOCO/SANT’OMERO DISPUTATA IL 12/1/03 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U.N. 33 DEL 30/1/03)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002 - 2003
Comunicato Ufficiale N° 42 del 6/03/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA S.S. SANT’OMERO PALMENSE AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO) IN RELAZIONE ALLA GARA TIBURFUOCO/SANT’OMERO DISPUTATA IL 12/1/03 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U.N. 33 DEL 30/1/03)
Con appello ritualmente proposto, la S.S. Sant’Omero Palmense ha impugnato il provvedimento adottato dal G.S. con il quale, nel respingere il reclamo dalla stessa proposto, era stato confermato il risultato acquisito in campo (Tiburfuoco 2/Sant’Omero 1), chiedendone l’annullamento e la conseguente applicazione della sanzione della perdita della gara in danno della Tiburfuoco.
Ha dedotto l’appellante che quest’ultima società aveva fatto partecipare alla gara un calciatore non identificato (n.16) ed un altro non inserito nella distinta (18) e che il G.S. non aveva tenuto conto di tali circostanze che avrebbero dovuto portarlo a decidere diversamente.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti precisando:
che tutti i calciatori della Tiburfuoco erano stati identificati con documento di riconoscimento;
che il documento del calciatore Albertini non era stato annotato per mera omissione;
che a fine gare lo stesso dirigente accompagnatore del Sant’Omero aveva personalmente accertato l’esistenza del documento di riconoscimento dell’Albertini e che il documento del n.18 non esisteva perché il calciatore Romano aveva il n.17;
che quest’ultimo calciatore era stato, appunto identificato con il n.17 e che per motivi sconosciuti allo stesso arbitro era entrato in campo con il n.18.
Osserva la Commissione che, alla luce del circostanziato supplemento di rapporto rimesso dall’arbitro della gara, l’appello della soc.Sant’Omero deve essere respinto essendo risultate prive di fondamento le circostanze addotte a sostegno dello stesso appello.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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