COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/04/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. FUCENSE TRASACCO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE SALVATI GIANLUCA FINO AL 31/5/03) IN RELAZIONE ALLA GARA FUCENSE/BELLANTE DISPUTATA IL 16/2/03 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U.N.37 DEL 20/2/03 COM.REGIONALE)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/04/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. FUCENSE TRASACCO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE SALVATI GIANLUCA FINO AL 31/5/03) IN RELAZIONE ALLA GARA FUCENSE/BELLANTE DISPUTATA IL 16/2/03 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U.N.37 DEL 20/2/03 COM.REGIONALE) Con appello ritualmente proposto la società Fucense Trasacco ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver il calciatore Salvati, espulso per doppia ammonizione, offeso l’arbitro colpendolo sul petto e facendolo indietreggiare. Successivamente, tentava di nuovo di avvicinarglisi e lo minacciava venendo fermato dai compagni, chiedendo la riduzione a due giornate. Ha dedotto l’appellante che il proprio tesserato non si è mai reso protagonista di un aggressione verbale e fisica nei confronti del direttore di gara, ma solo di un cenno minaccioso con la mano destra. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto risulta che il calciatore Salvati Gianluca ha tenuto un comportamento gravemente scorretto come peraltro risulta chiaramente dal rapporto di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi la relativa tassa di appello
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