COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 58 del 8/5/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ AMITERNINA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (AMMENDA DI EURO 517,00) IN RELAZIONE ALLA GARA AMITERNINA/LUCO DEI MARSI DISPUTATA IL 29/3/03 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. A (C.U.N.50 DEL 3/4/03)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 58 del 8/5/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ AMITERNINA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (AMMENDA DI EURO 517,00) IN RELAZIONE ALLA GARA AMITERNINA/LUCO DEI MARSI DISPUTATA IL 29/3/03 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. A (C.U.N.50 DEL 3/4/03) Con appello ritualmente proposto la società AMITERNINA ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. in quanto, per tutta la durata della gara, propri sostenitori rivolto insulti all’arbitro indirizzandogli anche sputi. All’uscita dello spogliatoio, sostenitori e tesserati locali lo ingiuriavano e minacciavano, indirizzandogli, inoltre sputi e pietre, chiedendone la revoca o, in via subordinata, la riduzione Ha dedotto l’appellante che il direttore di gara non poteva distinguere da quale delle due tifoserie provenissero gli insulti e che per quanto concerne gli sputi, la circostanza sarebbe alquanto inverosimile. Infine sarebbe difficilmente ipotizzabile che il direttore di gara sia stato fatto oggetto di sputi e lanci di pietre all’uscita degli spogliatoi. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta alla società appare congrua ed adeguata in quanto la stessa deve ritenersi responsabile oggettivamente del comportamento tenuto dai propri tesserati e tifosi, chiaramente identificati dall’arbitro. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it