COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 13 del 27/09/2001 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo – Reclamo GARA DEL 23/ 9/ 2001 ALTINESE 2000 – ATLETICO ORSOGNA

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 13 del 27/09/2001 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo - Reclamo GARA DEL 23/ 9/ 2001 ALTINESE 2000 - ATLETICO ORSOGNA Il Giudice Sportivo esaminato il rapporto dell'arbitro dove viene riferito: - che al 47' del secondo tempo vedeva il calciatore di Sario Antonio dell'Atletico Orsogna, correre inseguito dal n. 5 dell'Altinese 2000, GranatoGino, al quale si aggiungevano tutti i calciatori, escluso il portiere dell'Altinese 2000; - che il Di Sario una volta raggiunto, veniva buttato a terra e colpito con violenti calci alla testa, alla schiena ed all'addome; che tra icalciatori che colpivano il giuocatore dell'Atletico Orsogna l'arbitro riconosceva " in maniera chiara e nitida " solo il n.5 dell' Altinese 2000, Granato Gino; - che conseguentemente tra i calciatori dell'Altinese 2000 e quelli dell'Atletico Orsogna si verificava una violenta rissa, che coinvolgeva anche coloro che sedevano in panchina; - che dopo alcuni minuti vista l'impossibilita' di proseguire la gara,l'arbitro la sospendeva definitivamente rientrando nello spogliatoio; - ritenuto che la sospensione della gara, a causa della rissa verificatasi in campo debba essere addebitata ai tesserati di entambe le squadre; - visto l'art.7 C.G.S. DELIBERA a) di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le squadre con il punteggio di 2 a 0; b) di squalificare il calciatore Granato Gino dell'Altinese 2000 per il comportamento violento fino al 30 Giugno 2002, anche per la sua qualita' di capitano; c) di squalificare il calciatore De Rosa Antonio , capitano dell'Atletico Orsogna fino al 31 Dicembre 2001, quale responsabile, data la qualifica rivestita, del comportamento dei componenti della squadra; d) di infliggere ad entrambe le squadre l'ammenda di lire 300.000 (trecentomilalire) ciascuna.
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