COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 18 DEL 25/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.P. AMITERNUM TORNIMPARTE AVVERSO L’ESITO DELLA GARA TORNIMPARTE/CAPPELLE DEI MARSI DISPUTATA IL 30/9/01 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 18 DEL 25/10/2001 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.P. AMITERNUM TORNIMPARTE AVVERSO L’ESITO DELLA GARA TORNIMPARTE/CAPPELLE DEI MARSI DISPUTATA IL 30/9/01 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA. Con reclamo ritualmente proposto, la S.P.Amiternum Tornimparte ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Cappelle dei Marsi per aver quest’ultima utilizzato il calciatore D’Aurelio Marco che non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato con C.U. n.58 del 31/5/01 e per non aver scontato detta squalifica. Osserva la Commissione che il reclamo è fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali che il calciatore D’Aurelio Marco era stato squalificato per una gara con C.U. n.58 del 31/5/01, allorchè risultava tesserato con la società Ortigia, e che tale squalifica non era stata scontata fino al momento della disputa della gara oggetto di reclamo. Da ciò consegue che la posizione dello stesso in quest’ultima gara deve ritenersi irregolare e che, pertanto, deve applicarsi la sanzione prevista dall’art.7 del C.G.S. in danno della società Cappelle dei Marsi nonché quella pecuniaria di £.100.000 per responsabilità oggettiva. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DISPONE di infliggere alla soc. Cappelle dei Marsi la sanzione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio Amiternum Tornimparte 2/Cappelle dei Marsi 0, nonché quella dell’ammenda di £.100.000. Dispone restituirsi la tassa versata.
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