COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 20 del 31/10/2001 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. ATLETICO ORSOGNA AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI £.300.000, SQUALIFICA FINO AL 31/12/01 AL CALCIATORE DE ROSA ANTONIO) IN RELAZIONE ALLA GARA ALTINESE 2000/ATLETICO ORSOGNA DISPUTATA IL 23/9/01 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.13 DEL 27/9/01)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 20 del 31/10/2001 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. ATLETICO ORSOGNA AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI £.300.000, SQUALIFICA FINO AL 31/12/01 AL CALCIATORE DE ROSA ANTONIO) IN RELAZIONE ALLA GARA ALTINESE 2000/ATLETICO ORSOGNA DISPUTATA IL 23/9/01 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.13 DEL 27/9/01) Con appello ritualmente proposto, la A.S,. Atletico Orosgna ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. per gli atti di violenza commessi dai calciatori che avevano costretto l’arbitro a sospendere definitivamente la gara, chiedendone la revoca con conseguente vittoria a tavolino ovvero l’omologazione del risultato conseguito in campo. Chiedeva altresì, la revoca o la riduzione della squalifica inflitta al De Rosa, colpito da sanzione in quanto capitano. Ha dedotto l’appellante che non vi sarebbe stata rissa in campo giacchè i calciatori intervenuti avrebbero avuto solo l’intenzione di evitare che gli atti di violenza venissero ulteriormente proseguiti mentre la responsabilità del comportamento che avrebbe indotto l’arbitro a sospendere la gara sarebbe stata da ascrivere unicamente ai calciatori dell’Altinese che unitamente al Granato avevano selvaggiamente aggredito il calciatore dell’Orsogna Di Sario Antonio. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti precisando che tutti i calciatori dell’Altinese (ad eccezione del portiere) avevano inseguito il calciatore Di Sario raggiungendolo e picchiandolo selvaggiamente tanto da provocare la reazione dei compagni di questi ma successivamente si scatenava una rissa generale alla quale partecipavano anche i componenti della panchina. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara si deve ritenere priva di riscontri la versione dei fatti fornita dall’appellante visto che appare evidente la responsabilità di tutti i calciatori nella causazione dei gravi fatti di violenza che hanno indotto l’arbitro ad assumere le sue decisioni dopo che aveva constatato la impossibilità di far proseguire la gara. Dal momento che le sanzioni inflitte da primo Giudice devono ritenersi congrue ed adeguate alla gravità dei fatti accaduti, la decisione impugnata va confermata “in toto” Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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