COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 22 del 08/11/2001 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ SPORTING PESCARA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE DE ACETIS CHRISTIAN FINO AL 30/9/03) IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING PESCARA/2000 CALCIO MONTESILVANO DISPUTATA IL 7/10/01 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.16 DEL 11/10/01)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 22 del 08/11/2001 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ SPORTING PESCARA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE DE ACETIS CHRISTIAN FINO AL 30/9/03) IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING PESCARA/2000 CALCIO MONTESILVANO DISPUTATA IL 7/10/01 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.16 DEL 11/10/01) Con appello ritualmente proposto la società Sporting Pescara ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il calciatore De Acetis Christian colpito l’arbitro della gara con un pugno allo stomaco ma senza arrecargli alcun danno chiedendone la revoca o, in via subordinata la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il calciatore De Acetis, che era in terra, nel rialzarsi si aggrappava alla maglia dei compagni e probabilmente a quella del direttore di gara, senza colpire l’arbitro con un pugno allo stomaco. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando che dopo il gesto del calciatore De Acetis entrarono in campo i suoi compagni di squadra che sedevano in panchina per bloccarlo. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che il calciatore De Acetis Christian ha tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti dell’arbitro colpendolo intenzionalmente con un pugno allo stomaco. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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