COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 22 del 08/11/2001 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. CARPINETO NORA 98 E DEI SINGOLI TESSERATI AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI £.2.000.000 CON OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DALL’ARBITRO, ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA, INIBIZIONE AI DIRIGENTI LATTANZIO PIETRO E ANTONIO PER ANNI CINQUE CON PROPOSTA DI RADIAZIONE, SQUALIFICA AL CALCIATORE IEZZI GIACOMO FINO AL 30/6/02, SILVETTI MARCO PER 6 GARE, BARBIERI GIOVANNI PER 4 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA CARPINETO NORA 98/ATLETICO PINETO DISPUTATA IL 7/10/01 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (c.u.n.16 del 11/10/01)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 22 del 08/11/2001 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. CARPINETO NORA 98 E DEI SINGOLI TESSERATI AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI £.2.000.000 CON OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DALL’ARBITRO, ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA, INIBIZIONE AI DIRIGENTI LATTANZIO PIETRO E ANTONIO PER ANNI CINQUE CON PROPOSTA DI RADIAZIONE, SQUALIFICA AL CALCIATORE IEZZI GIACOMO FINO AL 30/6/02, SILVETTI MARCO PER 6 GARE, BARBIERI GIOVANNI PER 4 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA CARPINETO NORA 98/ATLETICO PINETO DISPUTATA IL 7/10/01 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (c.u.n.16 del 11/10/01) Con appello ritualmente proposto, la A.S. Carpineto Nora 98 ha impugnato i provvedimenti disciplinari di cui in epigrafe, adottati dal G.S. a seguito dei fatti accaduti verso la fine della gara, che avevano indotto l’arbitro a sospenderla dopo essere stato violentemente colpito dai dirigenti Lattanzio Pietro e Antonio e da altra persona non identificata. Ha dedotto l’appellante che i riferimenti arbitrali dovevano considerarsi frutto di scarsa lucidità, tanto che erano stati confusi tra loro dei calciatori, e comunque le sanzioni dovevano essere ritenute eccessive in considerazione del fatto che non tutti i tesserati della società si erano resi responsabili dei gesti di violenza nei confronti dell’arbitro mentre il pubblico si era comportato normalmente tanto che a fine gara, lo stesso si potè allontanare con la sua autovettura senza problemi. Ha, quindi, chiesto la revoca o la riduzione delle sanzioni ad eccezione della perdita della gara per la quale ha fatto acquiescenza. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha confermato gli originari riferimenti e le singole responsabilità soprattutto in ordine ai sigg.ri Lattanzio Antonio e Pietro, precisando di non sapersi spiegare la inconsulta reazione dei tesserati del Carpineto perché fino al momento degli incidenti la partita si era svolta regolarmente ed il pubblico si era comportato normalmente. Lo stesso ha, peraltro, precisato di non poter riferire se la persona non identificata che lo aveva aggredito potesse essere un dirigente o un sostenitore del Carpineto e che qualche calciatore della stessa società si era adoperato per trattenere gli aggressori mentre a fine gara si era potuto allontanare senza problemi. Osserva la Commissione che, anche alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, debbono essere riviste le singole responsabilità e le conseguenti sanzioni. Ritiene, anzitutto la Commissione che, pur essendosi verificati fatti di notevole gravità e certamente deprecabili, debbano essere ridimensionate le sanzioni relative alla c.d.”responsabilità oggettiva” della società sulla base dei seguenti presupposti: i responsabili dell’aggressione all’arbitro sono stati individuati, ad eccezione di un solo sconosciuto, e sono stati adeguatamente puniti tanto che la sanzione inflitta appare meritevole di conferma siccome congrua ed adeguata; alcuni calciatori si sono adoperati per limitare gli effetti dell’aggressione, come peraltro precisato dal direttore di gara; il comportamento del pubblico prima, durante e dopo gli incidenti è stato normale. Appare, pertanto equo disporre la revoca del provvedimento di esclusione dal campionato di competenza e sostituire tale sanzione con quella della penalizzazione di n.10 punti nella classifica di competenza, fermo restando la sanzione pecuniaria di £.2.000.000 ritenuta anch’essa congrua. Per quanto concerne i calciatori, si ritiene equo ridurre la sanzione inflitta a Iezzi Giacomo fino al 31/3/02; quella inflitta a Silvetti Marco a 4 gare, e quella inflitta a Barbieri Giovanni a n.2 gare. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di revocare la sanzione della esclusione dal campionato della Soc.Carpineto Nora 98 e di infliggere, in sostituzione, quella della penalizzazione di 10 punti in classifica. Delibera,inoltre, di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Barbieri Giovanni a n.2 gare, quella inflitta al calciatore Silvetti Marco a n.4 gare e quella inflitta a Iezzi Giacomo fino al 31/3/02. Conferma, nel resto, gli impugnati provvedimenti. Dispone restituirsi la tassa versata.
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