COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 26 del 29/11/2001 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOC.G.S. CASTELVECCHIO SUBEQUO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA PER 4 GARE AL CALCIATORE PAOLINI ALESSIO) IN RELAZIONE ALLA GARA BAZZANO/CASTELVECCHIO SUBEQUO DISPUTATA IL 11/11/01 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U.N.24 DEL 15/11/01
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N° 26 del 29/11/2001 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOC.G.S. CASTELVECCHIO SUBEQUO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA PER 4 GARE AL CALCIATORE PAOLINI ALESSIO) IN RELAZIONE ALLA GARA BAZZANO/CASTELVECCHIO SUBEQUO DISPUTATA IL 11/11/01 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U.N.24 DEL 15/11/01
Con appello ritualmente proposto la soc. G.S. Castelvecchio Subequo ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver rivolto minacce al direttore di gara.
Ha dedotto l’appellante che il calciatore aveva chiesto solo le motivazioni dell’espulsione.
Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento.
La sanzione inflitta al calciatore Paolini Alessio deve ritenersi eccessiva in quanto il comportamento del calciatore non sembra essere stato particolarmente grave.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore a n.3 gare disponendo la restituzione della tassa versata.
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