COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 37 del 10/01/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo – Reclamo GARA DEL 16/12/ 2001 HISTONIA 90 – GUASTAMEROLI
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N° 37 del 10/01/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Decisioni del Giudice Sportivo - Reclamo
GARA DEL 16/12/ 2001 HISTONIA 90 - GUASTAMEROLI
Il Giudice Sportivo
esaminato il reclamo della A.C. Guastameroli avverso l'esito della partita in epigrafe, reclamo con il quale si denuncia che la Histonia 90 al sesto del secondo tempo, sostituiva il calciatore Di Salvatore Claudio, maglia n.9, con altro calciatore portante la maglia n.18 che non risultava indicato in distinta e pertanto non identificato dall'Arbitro;
rilevato che quanto reclamato risponde al vero, infatti nella distintavengono elencati e, quindi, identificati dall'arbitro numero diciassette calciatori, e per di piu', nell'elencare le sostituzioni nel rapporto l'arbitro riporta: " esce il n.9 di Salvatore C., entra il n.18 ", senza indicare alcun nominativo, perche' evidentemente non identificato;
visto l'art.12 C.G.S.,
DELIBERA
a) di infliggere alla Soc.Histonia 90 la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio : Histonia 90/ Guastameroli 2 a 0 ;
b) di accreditare la tassa reclamo.