COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 40 del 17/01/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. ROCCASCALEGNA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI INFLIGGERE ALLA SOCIETA’ LA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-2 E DI PENALIZZARLA DI UN PUNTO IN CLASSIFICA IN RELAZIONE ALLA GARA ROCCASCALEGNA/CARPINETO DISPUTATA IL 25/11/01 PER IL CAMPIONATO DI 2° CATEGORIA GIR.F (C.U.N.26 DEL 29/11/01)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N° 40 del 17/01/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. ROCCASCALEGNA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI INFLIGGERE ALLA SOCIETA’ LA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-2 E DI PENALIZZARLA DI UN PUNTO IN CLASSIFICA IN RELAZIONE ALLA GARA ROCCASCALEGNA/CARPINETO DISPUTATA IL 25/11/01 PER IL CAMPIONATO DI 2° CATEGORIA GIR.F (C.U.N.26 DEL 29/11/01)
Con appello ritualmente proposto la società Roccascalegna ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. perché è stato rilevato dal rapporto arbitrale che le società non si sono presentate in campo per accordo intercorso fra le stesse e non ratifcato dal CRA-LND, adducendo la impraticabilità del terreno di giuoco per neve , nonché in quanto dallo stesso rapporto è stato rilevato che il terreno stesso fosse solo un po’ pesante, chiedendone la revoca.
Ha dedotto l’appellante che il fax indirizzato al CRA-LND, con il quale si chiedeva il rinvio della gara per impraticabilità del campo, pur riconoscendone la presunta irritualità, era stato inviato in tempo utile per avvertire l’arbitro. Ha, inoltre, inviato certificato del Sindaco del Comune di Roccascalegna attestante che il giorno 24/11/01 su tutto il territorio comunale si era verificata una forte nevicata.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
La sanzione inflitta è stata correttamente adottata in quanto risulta non solo che il fax è intempestivo in quanto giunto nel pomeriggio del giorno precedente la gara, ma anche e soprattutto in quanto la richiesta è, comunque soggetta a ratifica che, nel caso di specie, non è stata effettuata dal Comitato.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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