COMITATO REGIONALE ABRUZZO – Campionato di Seconda Categoria – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 42 del 24/01/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCITA’ A.S. ARSITA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S.(INIBIZIONE AL DIRIGENTE FRANCIA BENITO FINO AL 30/8002, SUQLIFICA AI CALCIATORI CACCIATORI LORENZO, BUCCELLA FABRIZIO, PANCIONE GABRIELE E CONSORTI ANDREA FONO AL 30/6/02, SQUALIFICA AL CALCIATORE ALBERONI FEDERICO PER QUATTRO GARE ED AL CALCIATORE SECONETTI ROCCO FINO AL 31/12/04) IN RELAZIONE ALLA GARA MONTESILVANO/ARSITA DISPUTATA IL 23/12/01 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.36 DEL 4/1/02)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - Campionato di Seconda Categoria - 2001 – 2002
Comunicato Ufficiale N° 42 del 24/01/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCITA’ A.S. ARSITA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S.(INIBIZIONE AL DIRIGENTE FRANCIA BENITO FINO AL 30/8002, SUQLIFICA AI CALCIATORI CACCIATORI LORENZO, BUCCELLA FABRIZIO, PANCIONE GABRIELE E CONSORTI ANDREA FONO AL 30/6/02, SQUALIFICA AL CALCIATORE ALBERONI FEDERICO PER QUATTRO GARE ED AL CALCIATORE SECONETTI ROCCO FINO AL 31/12/04) IN RELAZIONE ALLA GARA MONTESILVANO/ARSITA DISPUTATA IL 23/12/01 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.36 DEL 4/1/02)
Con appello proposto in data 18/1/02 la società A.S.ARSITA ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver i calciatori ed il dirigente sopra specificati, accerchiato ed offeso l’arbitro della gara, per aver il calciatore Seconetti colpito l'arbitro con un forte calcio all’altezza della coscia sinistra e per aver, il sig.Francia tentato di aggredire il direttore di gara chiedendone la revoca o, in via subordinata la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che l’arbitro aveva equivocato le reali intenzioni del dirigente dell’Arsita e dei calciatori e che nessuna aggressione si fosse verificata.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è inammissibile in quanto proposto oltre il termine previsto dall’art.42 comma V C.G.S.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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