COMITATO REGIONALE ABRUZZO – Campionato di Seconda Categoria – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 42 del 24/01/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. COLLARMELE AVVERSO L’ESITO DELLA GARA COLLARMELE/CARSOLI DISPUTATA IL 9/12/01 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - Campionato di Seconda Categoria - 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 42 del 24/01/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. COLLARMELE AVVERSO L’ESITO DELLA GARA COLLARMELE/CARSOLI DISPUTATA IL 9/12/01 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA Con ricorso ritualmente proposto la società U.S. Collarmele chiedeva l’assegnazione della gara con il punteggio di 2-0. Ha dedotto l’appellante che la società Carsoli impiegava i calciatori Lucidi Giovanni e Carlizza Ubaldo i quali non avrebbero dovuto prendere parte all’incontro per precedente squalifica. In particolare Carlizza Ubaldo, espulso durante la gara di recupero Aielli/Carsoli del 5/12/01 e squalificato per 5 turni avrebbe dovuto scontare la prima giornata di squalifica proprio nell’incontro Collarmele/Carsoli del 9/12/01. Con memoria del 4/0/1/02 la società Carsoli chiedeva il rigetto del ricorso in quanto il calciatore Carlizza non era stato espulso dal campo e la sua squalifica era dovuta a mero errore di trascrizione; il calciatore Lucidi Giovanni (classe ’81) è solo omonimo del Lucidi Giovanni squalificato (classe’78) L’arbitro della gara AIELLI/CARSOLI in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando che al 47’ del II tempo espelleva dal campo proprio Carlizza Ubaldo il quale, mentre si allontanava si toglieva la fascia di capitano e la gettava con violenza a terra e nell’uscire continuava a protestare. Osserva la Commissione che il ricorso è fondato e merita accoglimento. Alla luce, infatti, delle precisazioni fornite dall’arbitro della gara di cui si è detto, sui deduce la fondatezza dell’assunto della reclamante Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di accogliere il ricorso e, per l’effetto, di infliggere alla società CARSOLI la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 2-0, disponendo la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it