COMITATO REGIONALE ABRUZZO – Campionato di Seconda Categoria – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 54 del 28/02/2002- pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOC.A.P.TOSSICIA-ORNANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 30/6/03 DEL CALCIATORE ROCCHI ALFREDO) IN RELAZIONE ALAL GARA TOSSICIA/ATLETICO ALBA DISPUTATA IL 30/10/02 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.47 DEL 7/2/02 COM.REG.AQ)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - Campionato di Seconda Categoria - 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 54 del 28/02/2002- pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOC.A.P.TOSSICIA-ORNANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 30/6/03 DEL CALCIATORE ROCCHI ALFREDO) IN RELAZIONE ALAL GARA TOSSICIA/ATLETICO ALBA DISPUTATA IL 30/10/02 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.47 DEL 7/2/02 COM.REG.AQ) Con appello ritualmente proposto la società Tossicia Ornano ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il Rocchi colpito l’arbitro con una manata sullo sterno chiedendone la riduzione. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando di essere stato colpito con la parte interna della mano. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore Rocchi deve ritenersi eccessiva in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) i fatti contestati non appaiono di particolare gravità. La sanzione stessa può, pertanto, essere lievemente ridotta. Per questi motivi , la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore ROCCHI ALFREDO fino al 30/1/03 disponendo la restituzione della tassa versata.
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