COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 55 del 07/03/2002- pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo – Reclamo GARA ARSITA – ATLETICO ROSETO DEL 17/ 2/ 2002
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N° 55 del 07/03/2002- pubbl. su www.figcabruzzo.it
Decisioni del Giudice Sportivo - Reclamo
GARA ARSITA - ATLETICO ROSETO DEL 17/ 2/ 2002
Il G.S.
- esaminato il reclamo della S.P. ATletico Roseto avverso la sospensione della gara al 15' del primo tempo, reclamo con il quale si chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara alla Societa Arsita, perche i tesserati di quest'ultima avevano dato inizio alla rissa e, quindi, erano da ritenersi responsabili della decisione dell'arbitro;
- rilevato che nel rapporto arbitrale viene riportato che "quasi tutti gli altri calciatori e dirigenti di entrambe le squadre si colpivano" con calci e pugni e che era impossibile riportare la calma;
- ritenuto, pertanto, che la decisione di sospendere la gara da parte dell'arbitro deve addebitarsi ai tesserati di entrambe le squadre;
- visto l'art.12 CGS
delibera
- di infliggere ad entrambe le squadre la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2;
- di incamerare la tassa reclamo.