COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 55 del 07/03/2002- pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. HISTONIA 90 AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA GUASTAMEROLI/HISTONIA 90 DISPUTATA IL 16/12/01 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U.N.37 DEL 10/1/02 CRA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 55 del 07/03/2002- pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. HISTONIA 90 AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA GUASTAMEROLI/HISTONIA 90 DISPUTATA IL 16/12/01 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U.N.37 DEL 10/1/02 CRA) Con appello ritualmente proposto, la A.S. Histonia 90 ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere le stessa società utilizzato un calciatore non identificato e non inserito in distinta. Ha dedotto l’appellante che il calciatore in questione era stato regolarmente identificato dal direttore di gara con il n.15 ed era stato successivamente utilizzato con la maglia n.18 (numero che non figurava in distinta) in quanto la maglia n.15 risultava essere strappata. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha precisato che aveva proceduto alla identificazione del calciatore che indossava la maglia n.15 ma che non era in grado di affermare se, effettivamente, il calciatore entrato in campo con la maglia n.18 fosse lo stesso che aveva in precedenza identificato. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Quanto sostenuto dalla soc.appellante non ha trovato riscontro alcuno negli atti ufficiali mentre non è dato a questa Commissione, per espresso divieto imposto dal regolamento, di procedere alla audizioni dei testi richiesta dalla stessa appellante. Alla luce, pertanto, di quanto precisato dal direttore di gara, non può che essere confermata la impugnata decisione. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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