COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 14/03/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. REAL S.SALVO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA POL.ALTINESE 2000/REAL S.SALVO DISPUTATA IL 24/2/02 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA , PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CICCHINI GIANLUCA.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 14/03/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. REAL S.SALVO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA POL.ALTINESE 2000/REAL S.SALVO DISPUTATA IL 24/2/02 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA , PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CICCHINI GIANLUCA. Con reclamo ritualmente proposto (quello informalmente preannunciato al G.S. non è stato più proposto) la società S.S.Real S.Salvo ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe in danno della società Altinese per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Cicchini Gianluca che non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato per una gara con C.U. n.50 del 14/2/02 Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale che il calciatore Cicchini Gianluca era stato squalificato con il C.U.n.50 del 14/2/02 e non avrebbe potuto partecipare alla gara successiva del 24/2/02. Il reclamo va, quindi , accolto con ogni conseguenza. Alla sanzione della perdita della gara in danno della società Altinese consegue quella pecuniaria per responsabilità oggettiva. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla Soc.Altinese 2000 la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: ALTINESE 0 – REAL S.SALVO 2, nonché l’ammenda di Euro 103,29. Dispone restituirsi la tassa versata
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