COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 14/03/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. GUASTAMEROLI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (AMMENDA DI EURO 155.00 E SQUALIFICA AL CALCIATORE LANCI GIULIO FINO AL 30/9/02) IN RELAZIONE ALLA GARA GUASTAMEROLI/S.VITO 83 DISPUTATA IL 10/2/02 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U.N.50 DEL 14/2/02)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 14/03/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. GUASTAMEROLI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (AMMENDA DI EURO 155.00 E SQUALIFICA AL CALCIATORE LANCI GIULIO FINO AL 30/9/02) IN RELAZIONE ALLA GARA GUASTAMEROLI/S.VITO 83 DISPUTATA IL 10/2/02 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U.N.50 DEL 14/2/02) Con appello ritualmente proposto la società A.C,Guastameroli ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, adottati dal G.S., per aver il calciatore Lanci Giulio ingiuriato, minacciato e tentato di aggredire l’arbitro e per aver i sostenitori della società tentato di aggredire l’arbitro minacciandolo, chiedendone la revoca per quanto riguarda l’ammenda e la riduzione per la squalifica del calciatore. Ha dedotto l’appellante l’eccessività delle sanzioni inflitte dal G.S. in quanto il Lanci non avrebbe avuto intenzione di aggredire l’arbitro mentre le intemperanze dei sostenitori sarebbero state giustificate dal comportamento dell’arbitro. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando le modalità con le quali erano avvenuti i fatti addebitati e le relative responsabilità. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Le sanzioni inflitte sono congrue ed adeguate in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che il calciatore ed i sostenitori hanno tenuto un comportamento gravemente minaccioso ed offensivo e che hanno tentato di recare danno alla persona dell’arbitro. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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