COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 68 DEL 02/05/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.FOLGORE AVVERSO L’ESITO DELLA GARA FOLGORE/S.PELINO DISPUTATA IL 10/4/02 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA PER POSIZIOEN IRREGOLARE DEL CALCIATORE PARAVANI DAVID

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 68 DEL 02/05/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.FOLGORE AVVERSO L’ESITO DELLA GARA FOLGORE/S.PELINO DISPUTATA IL 10/4/02 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA PER POSIZIOEN IRREGOLARE DEL CALCIATORE PARAVANI DAVID Con reclamo ritualmente proposto, la società S.S. Folgore ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe in danno della società San Pelino per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Paravani David che non aveva titolo a parteciparvi in quanto non regolarmente tesserato. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale che il calciatore Paravani David non è tesserato con la soc.s.Pelino Alla sanzione della perdita della gara in danno della società San Pelino consegue quella pecuniaria per responsabilità oggettiva. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla società S.Pelino la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: Folgore 2 – S.Pelino 0 nonché l’ammenda di Euro 103,29. Dispone restituirsi la tassa di cui si è chiesto l’addebito.
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