COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 15 del 17/10/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo – Reclamo GARA DEL 13/10/ 2002 CAMPO DI GIOVE – CASTELVECCHIO SUBEQUO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 15 del 17/10/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo - Reclamo GARA DEL 13/10/ 2002 CAMPO DI GIOVE - CASTELVECCHIO SUBEQUO Il Giidice Sportivo visto il referto arbitrale dal quale si rileva che : - al 20° del secondo tempo veniva espulso il calciatore De Sanctis Jorge (Soc.Castelvecchio S.) per aver offeso e spintonato l'arbitro; a seguito di tale espulsione lo stesso calciatore andava incontro al direttore di gara con l'intento di colpirlo, ma veniva bloccato da un calciatore avversario che a sua volta veniva colpito con un pugno dal calciatore D'Alessandro Omero (Castelvecchio S.). Per tale episodio interveniva il calciatore Nanni Alessio (Soc. Campo di Giove) che colpiva il D'Alessandro, quindi, per reazione il calciatore Paolini Alessio ( Castelvecchio S.) colpiva il calciatore Nanni Alessio su indicato. A seguito di tali circostanze intervenivano due calciatori locali che tentavano invano di riportare la calma, mentre altri calciatori locali scortavano verso gli spogliatoi l'arbitro il quale, vista la situazione decideva di sospendere la gara che in quel momento era sul risultatodi 3 a 1. Mentre l'arbitro raggiungeva lo spoglaitoio veniva ulteriormente ingiuriato e pesantemente minacciato dal calciatore De Sanctis Jorge (Soc.Castelvecchio S.) . Mentre l'arbitro era intento a cambiarsi , da parte di alcuni calciatori ospiti venivano colpiti i vetri delle finestre del suo spogliatoio; a fine gara il calciatore Fasciani Giovanni (Soc.Castelvecchio S.)dopo essersi tolta la maglia rivolgeva ripetute ingiurie all' artbitro al quale indirizzava anche gravi minacce, quindi gli pestava violentemente i piedi e si fermava solo dopo essere stato bloccato da alcuni calciatori locali ; - considerato che la responsabilita' dei fatti come sopra enunciati e' da ricondursi a carico dei tesserati della Soc.Castelvecchio Subequo e che dal referto arbitrale non si rileva che i dirigenti della stessa squadra si siano adoperati in alcun modo per evitare il verificarsi degli episodi accaduti, peraltro in campo avverso; - visti gli art.64 NOIF e 12 CGS, DELIBERA a) di infliggere alla Soc.Castelvecchio Subequo la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio : Campo di Giove / Castelvecchio S. 2 a 0; b) di infliggere alla Soc.Castelvecchio S. l'ammenda di 517,00 euro; c) di squalificare i sottonotati calciatori per il periodo a fianco di ognuno indicato: De Sanctis Jorge (Castelvecchio S.) fino al 30/06/2003; Fascaini Giovanni (Castelvecchio S.) fino al 31/12/2003; D'Alessandro Omero (Castelvechhio S.) per 4 gare; Paolini Alessio (Castelvecchio S.) per 4 gare; Nanni Alessio (Campo di Giove) per 2 gare; di inibire il Dir. Bianchi Umberto (Soc.Castelvecchio S.) fino al 31/11/2002.
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