COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 17 del 31/10/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo – Reclamo GARA DEL 27/10/ 2002 LETTESE – G.CHIOLA SILCH PESCARA

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 17 del 31/10/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo - Reclamo GARA DEL 27/10/ 2002 LETTESE - G.CHIOLA SILCH PESCARA Il Giudice Sportivo visto il referto arbitrale dal quale si rileva che: - al 20° del secondo tempo veniva espulso il calciatore Scurti Bruno (Giacomo Chiola) per doppia ammonizione; -al 40° del secondo tempo, veniva espulso il calciatore Pace Federico (Giacomo Chiola) per doppia ammonizione; alla notifica del provvedimento lo stesso calciatore, dopo aver scaraventato il pallone fuori dal terreno di giuocorivolgeva ingiurie e minacce all'arbitro. Nella stessa circostanza i calciatori Di Pompeo Giustino, Mancini Alessandro,Palucci Alessandro e Pagliccia Maurizio, tutti della Soc.Giacomo Chiola Pescara, circondavano il direttore di gara con l'intento di non fargli estrarre il cartellino rosso e gli rivolgevano reiterate ingiurie e minacc.Data la situazione venutasi a creare che ritenuta pregiudizievole per la sua incolumita', l'arbitro si allontanava verso gli spogliatoi, inseguito dai suddetti calciatori che reiteravano il comportamento minaccioso ed offensivo, e decideva di sospendere la gara che in quel momento era sul risultato di 1 rete a 0 a favore della Soc.Lettese; - considerato che la responsabilita' dei fatti come sopra descritti e' da ricondursi a carico dei tesserati della Soc.Giacomo Chiola; - tenuto presente che l'arbitro nella circostanza di cui in narrativa avrebbe dovuto procedere alla espulsione dei calciatori che lo avevano circondato, fra cui il capitano della squadra, e che pertanto la Soc.Giacomo Chiola si sarebbe venuta a trovare in campo comunque con un numero di calciatori inferiore al minimo previsto; - visti gli art.64 e 73 NOIF e 12 e segg.CGS, DELIBERA a) di infliggere alla Soc.Giacomo Chiola la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: Lettese / Giacomo Chiola 2 a 0; b) di infliggere ai sottonotati calciatori, tutti della Soc.Giacomo Chiola, la squalifica a fianco di ognuno indicata: -Pagliccia Maurizio (capitano della squadra), 5 gare; -Pace Federico, 5 gare; -Di Pompeo Giustino, 4 gare; -Mancini Alessandro, 4 gare; -Palucci Alessandro, 4 gare; -Scurti Bruno, 1 gara.
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