COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE RICCIO GIORGIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (DSQUALIFICA PER 5 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA POL.CASTELLO 2000/RAIANO DISPUTATA IL 17/11/02 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIR.B (C.U. N.20 DEL 21/11/02 COM.REG.ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/12/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE RICCIO GIORGIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (DSQUALIFICA PER 5 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA POL.CASTELLO 2000/RAIANO DISPUTATA IL 17/11/02 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIR.B (C.U. N.20 DEL 21/11/02 COM.REG.ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto il calciatore Riccio Giorgio, tesserato con la Pol.Castello 2000, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver protestato smodatamente nei confronti del direttore di gara chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante di aver effettivamente avuto una reazione alquanto esagitata e di aver protestato nervosamente, ma di aver avuto tali comportamenti perché innervosito dalla rete segnata dagli avversari a causa di un suo errore. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto risulta che il calciatore Riccio Giorgio ha tenuto un comportamento gravemente scorretto non essendosi limitato solo a protestare nei confronti del direttore di gara ma anche a venire in contatto con lo stesso, come risulta dal referto di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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