COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 33 del 30/01/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo – Reclamo GARA DEL 11/1/2003 CALCIO S.PAOLO – CARAMANICO
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002 - 2003
Comunicato Ufficiale N° 33 del 30/01/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Decisioni del Giudice Sportivo - Reclamo
GARA DEL 11/1/2003 CALCIO S.PAOLO - CARAMANICO
Il Giudice Sportivo
-esaminato il reclamo avanzato dalla A.C.Caramanico avverso l'esito della gara in epigrafe, reclamo con il quale si chiede la punizione sportiva della perdita della gara in danno della S.S.Calcio San Paolo, in quanto, a dire della reclamante e' da addebitare esclusivamente a detta Societa' la responsabilita' degli episodi violenti avvenuti in campo e che hanno indotto l' arbitro a decretare la fine anticipata della gara;
-rilevato che dal referto arbitrale, fonte primaria di prova, emerge, che al 44° del secondo tempo un calciatore della S.S.Calcio San Paolo colpiva con un violento schiaffo un giuocatore avversario e che tale episodio dava luogo a reazioni violente che coinvolgevano tesserati di entrambe le squadre;
-che nonostante gli inviti a ripristinare la calma il direttore di gara si avvedeva di non essere nelle condizioni di poter assumere e notificare i provvedimenti disciplinari, per cui decretava la sospensione anticipata e definitiva della partita;
-ritenuto che la responsabilita' di quanto avvenuto in campo debba essere addebitato a tesserati di entrambe le squadre;
-visto l'art.12 C.G.S.
DELIBERA
a) di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2 ad entrambe le squadre, nonche' l'ammenda di 100,00 euro a ciascuna Societa';
b) di incamerare la tassa reclamo.
Visto altresi' che la soc.A.C. Caramanico impugna i provvedimenti riportati dal G.S. e di cui al C.U. n.30 del 16/01/2003
DICHIARA
inammisibile tale reclamo, che doveva essere proposto alla Commissione Disciplinare competente.