COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 37 del 20 Febbraio 2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. RAPINO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE CAVUTO ANGELO PER 4 GARE EFFETTIVE) IN RELAZIONE ALLA GARA SANT’ANNA/RAPINO DISPUTATA IL 26/1/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “D” (C.U.N.33 DEL 30/1/03)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N. 37 del 20 Febbraio 2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. RAPINO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE CAVUTO ANGELO PER 4 GARE EFFETTIVE) IN RELAZIONE ALLA GARA SANT’ANNA/RAPINO DISPUTATA IL 26/1/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “D” (C.U.N.33 DEL 30/1/03) Con appello ritualmente proposto la società A.C.Rapino ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver il calciatore Cavuto Angelo rivolto ingiurie all’arbitro, unitamente a pesanti minacce a seguito di espulsione per doppia ammonizione, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il calciatore, ritenendo ingiusta la seconda ammonizione, protestava nei confronti del direttore di gara ma sempre nel rispetto della persona e senza rivolgergli intimidazioni o minacce, seppure in maniera animata. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore Cavuto Angelo deve ritenersi eccessiva in quanto risulta dagli atti come il giocatore non abbia compiuto atti di violenza nei confronti del direttore di gara, mantenendo comunque un comportamento senz’altro scorretto ed ingiurioso meritevole di censura, limitato ad alcuni istanti e, quindi, non ripetuto. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Cavuto Angelo fino al 16/2/03 disponendo la restituzione della tassa versata.
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