COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 6/03/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE FIDANZA FABIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31/5/03) IN RELAZIONE ALLA GARA SANTE MARIE/CERCHIO DISPUTATA L’8/2/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N. 35 DEL 13/2/03)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 6/03/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE FIDANZA FABIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31/5/03) IN RELAZIONE ALLA GARA SANTE MARIE/CERCHIO DISPUTATA L’8/2/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N. 35 DEL 13/2/03) Con appello ritualmente proposto il calciatore Fidanza Fabio, tesserato con la società sportiva Cerchio Calcio, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver spintonato volontariamente l’arbitro chiedendone la revoca o, in via subordinata la riduzione. Ha dedotto l’appellante che mentre si dirigeva verso l’arbitro, a seguito di un rigore non concesso, veniva spintonato da un compagno di squadra che lo faceva inciampare ritrovandosi, involontariamente, con le mani sulla schiena del direttore di gara. A fine gara, pur non ritenendosi colpevole dell’atto che è stato del tutto involontario, l’appellante dichiara di aver comunque chiesto scusa al direttore di gara. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore Fidanza Fabio deve ritenersi eccessiva in quanto il suo comportamento seppur scorretto non è così grave da meritare la squalifica inflittagli dal G.S. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore FIDANZA FABIO fino al l’11/4/03 disponendo la restituzione della tassa versata.
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