COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 6/03/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. CASALE D’ASCHI AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 259,00) IN RELAZIONE ALLA GARA GORIANO SICOLI/CASALI D’ASCHI DISPUTATA IL 17/11/02 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (C.U. N.20 DEL 21/11/02)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 6/03/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. CASALE D’ASCHI AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 259,00) IN RELAZIONE ALLA GARA GORIANO SICOLI/CASALI D’ASCHI DISPUTATA IL 17/11/02 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (C.U. N.20 DEL 21/11/02) Con appello ritualmente proposto, la S.S. Casali D’Aschi ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. per essere stato costretto il direttore di gara a sospendere l’incontro, chiedendone la revoca e la conseguente sanzione della perdita della gara a danno della soc. controinteressata ovvero la ripetizione della gara. Ha dedotto la soc.appellante la infondatezza dei fatti addebitati sulla base del rapporto arbitrale visto che i propri tesserati non avrebbero causato i fatti per i quali erano state assunte le relative decisioni e che mai erano stati invitati a riprendere il giuoco dopo l’incidente occorso al calciatore Almonte Paolo. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha confermato gli originari riferimenti precisando che, dopo l’episodio dell’infortunio occorso al calciatore Almonte, non era stato possibile riprendere il giuoco anche per il comportamento dei calciatori del Casoli i quali in parte si attardavano ad azzuffarsi con gli avversari ed in parte a verificare le condizioni dell’infortunato. Osserva la Commissione che la decisione del G.S. deve essere confermata quanto alla sanzione della perdita della gara avendo l’arbitro confermato che alcuni calciatori del Casoli si erano rifiutati di riprendere il giuoco così come altri calciatori della squadra avversaria. Quanto, invece, all’ammenda, la stessa deve essere ridotta visto che, in ordine alle singole responsabilità, vengono esattamente individuate quelle dei calciatori Merolli Paolo e Cervelli Claudio del Goriano Sicoli. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre l’ammenda inflitta alla S.S. Casoli ad Euro 100,00 confermando, nel resto, la impugnata decisione.Dispone restituirsi la tassa versata.
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