COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 13/03/2003- pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo – Reclamo GARA ARI / CALDARI DEL 9/ 3/ 2003

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 13/03/2003- pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo - Reclamo GARA ARI / CALDARI DEL 9/ 3/ 2003 Il Giudice Sportivo -visto il referto arbitrale dal quale si rileva che: -fin dall'inizio dell'incontro l'arbitro si rendeva conto che i tesserati della Societa' Ari erano entrati in campo con l'intenzione di creare scompiglio e violenza, tant'e' che gia' al 2° minuto di gioco uno di essi veniva ammonito per proteste, comportamento che nel 2°tempo della gara sfociava in atti di violenza nei confronti e dei calciatori avversari e dello stesso direttore di gara, il quale dal 34°del 2°tempo decideva di far proseguire la gara pro-forma non sussistendo piu' le condizioni per portarla a termine regolarmente; -negli ultimi 15 minuti dell'incontro, che al 34° del 2°tempo era sul risultato di 1 a 1, i calciatori Ambrosini Albano, Barone Antonio, Serano Gianluca e Ferrara Ezio, tutti della Societa' Ari, ponevano in essere atti di violenza, offendendo e spintonando piu' volte l'arbitro, intimorendolo unitamente ai calciatori avversari aggrediti con veemenza; nella circostanza uno di questi ultimi, a seguito di una mischia, veniva colpito da un calciatore avversario non identificato da una testata sul naso, riportando abbondante fuoriuscita di sangue. In particolare il calciatore Ambrosini Albano spintonava ulteriormente l'arbitro col petto e mimava di colpirlo con una testata; -non sussistendo piu' le condizioni di sportivita' e tranquillita' tali da consentirgli di portare a termine la conduzione della gara, ma allo stesso scopo di evitare ulteriori conseguenze alla sua persona e in danno dei calciatori ospiti, l'arbitro decideva quindi di far proseguire l'incontro stesso "pro-forma" ed all'uscita dal campo si faceva scortare dalla F.P. a salvaguardia della sua incolumita'; -considerato che i fatti come sopra esposti sono da ricondursi al comportamento antisportivo e violento posto in essere dai tesserati della Societa' Ari; -visti gli art. 64 N.O.I.F. e 12 C.G.S., DELIBERA -di infliggere alla Societa' Ari la punizione sportiva della perdita della gara col seguente risultato: Ari - Caldari 0 a 2; -di infliggere alla Societa' Ari l'ammenda di Euro 520,00; -di infliggere ai sottonotati calciatori la squalifica a fianco di ognuna indicata: -Ambrosini Albano (Ari) :fino al 31/03/2004; -Barone Antonio (Ari) :fino al 31/12/2003; -Serano Gianluca (Ari) :fino al 31/12/2003; -Ferrara Ezio (Ari): fino al 31/12/2003 ; -De Felice Gaspare (Ari) per 2 (due) gare per "aver offeso l'arbitro al 13° del secondo tempo (Art.14 comma 8 C.G.S. )
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