COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 45 del 20/03/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – RECLAMO GARA DEL 15/3/2003 MOSCUFO – CIVITAQUANA

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 45 del 20/03/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - RECLAMO GARA DEL 15/3/2003 MOSCUFO - CIVITAQUANA Il Giudice Sportivo: -visto il referto arbitrale dal quale si rileva che: al 38° del primo tempo veniva espulso il calciatore Antonelli Marco, Societa' Civitaquana, portiere, per aver preso il pallone con le mani fuori dall'area di rigore; subito dopo l'espulsione del suddetto calciatore il dirigente Trabucco Giovanni(Societa' Civitaquana), per protestare entrava sul terreno di gioco ed urlando offendeva ripetutamente l'arbitro; invitato ad allontanarsi si rifiutava di eseguire il provvedimento e malgrado l'intervento dell'allenatore della sua squadra per ricondurlo alla calma reiterava il rifiuto profferendo minaccia di morte. Invitato ancora ad allontanarsi colpiva con un violento schiaffo alla mano lo stesso direttore di gara, causando la caduta per terra del taccuino e del fischietto e procurandogli intenso dolore al dito indice sinistro, tale da impedirgli il movimento anche per il conseguente gonfiore, per cui lo stesso arbitro non si sentiva piu' in grado di portare a termine l'incontro, che in quel momento era sul risultato di 2 reti a 0 a favore della Societa' Moscufo, decretandone la sospensione; al triplice fischio di sospensione, il predetto dirigente Trabucco Giovanni (Civitaquana) continuava a minacciare l'arbitro tentando di aggredirlo, non riuscendoci in quanto, l'arbitro, veniva accompagnato nello spogliatoio da tesserati locali i quali cercavano di medicargli la parte colpita; a causa del forte dolore l'arbitro si recava presso l'Ospedale di Pescara dove veniva giudicato guaribile in gg.5 per "contusione indice sinistro", come da certificato sanitario rilasciatogli allegato al referto di gara; -ritenuto che la responsabilita' di quanto sopra e' addebitabile a carico del dirigente della Societa' Civitaquana; -visti gli art.64 N.O.I.F. e 12 C.G.S.; DELIBERA -di infliggere alla Societa' Civitaquana la punizione sportiva della perdita della gara col seguente risultato:Moscufo - Civitaquana 2 a 0; -di infliggere al dirigente Trabucco Giovanni (Civitaquana) l'inibizione fino al 31/12/2006; -di infliggere al calciatore Antonelli Marco (Civitaquana)la squalifica per 1(una)gara; -si fa obbligo alla Societa' Civitaquana di risarcire il danno se richiesto.
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