COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 45 del 20/03/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. TORRE ALEX CEPAGATTI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE AGRO’ FABRIZIO FINO AL 28/2/04) IN RELAZIONE ALLA GARA TORRE ALEX / ARSITA DISPUTATA IL 16/2/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U.N.37 DEL 20/2/03)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 45 del 20/03/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. TORRE ALEX CEPAGATTI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE AGRO’ FABRIZIO FINO AL 28/2/04) IN RELAZIONE ALLA GARA TORRE ALEX / ARSITA DISPUTATA IL 16/2/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U.N.37 DEL 20/2/03) Con appello ritualmente proposto la società A.S. TORRE ALEX CEPAGATTI ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il calciatore Agrò Fabrizio colpito l’arbitro della gara sul viso con terriccio sollevato dal terra con un violento calcio, nonché per averlo spintonato violentemente e per averlo ingiuriato pesantemente e minacciato, Infine, all’atto della notifica del provvedimento di espulsione, lo stesso giocatore tentava di colpire l’arbitro senza riuscirvi grazie all’intervento di compagni e dirigenti. La società appellante ha, quindi chiesto la “revisione” della sanzione impugnata, deducendo a tal fine che il giocatore Agrò Fabrizio giammai avrebbe spintonato, né tanto meno sfiorato il direttore di gara, ammettendo che il proprio tesserato avrebbe “inveito” contro l’arbitro ma solo perché da questi offeso e provocato. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti smentendo peraltro “categoricamente” di aver offeso il giocatore in occasione della sua espulsione. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto ( anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che il calciatore Agrò Fabrizio ha tenuto un comportamento gravemente scorretto e lesivo della dignità che riveste la funzione arbitrale. Dagli atti, peraltro, emerge una condotta violenta del calciatore reiterata durante le concitate fasi della sua espulsione, nonché gravemente ingiuriosa ed oltraggiosa verso il direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello confermando la decisione adottata e incamerarsi la tassa versata.
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