COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/04/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE PERILLI ANTONIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S.(SQUALIFICA FINO AL 31/12/04) IN RELAZIONE ALLA GARA VESTINA/OCRE DISPUTATA IL 2/3/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U.N. 42 DEL 6/3/03 COM.REG. AQ.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/04/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE PERILLI ANTONIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S.(SQUALIFICA FINO AL 31/12/04) IN RELAZIONE ALLA GARA VESTINA/OCRE DISPUTATA IL 2/3/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U.N. 42 DEL 6/3/03 COM.REG. AQ.) Con appello ritualmente proposto il calciatore Perilli Antonio, tesserato con la società pol.Ocre, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver stretto tra le dita il capezzolo dell’arbitro in occasione della sua espulsione, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che si era limitato ad evitare che l’arbitro lo espellesse andando con le mani verso il suo taschino. L’arbitro della gara comparso dinanzi a questa Commissione ha confermato gli originari riferimenti precisando che il gesto compiuto doveva essere inteso come gesto di stizza. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore Perilli Antonio deve ritenersi eccessiva in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) il gesto compiuto dallo stesso deve intendersi come gesto di stizza piuttosto che come atto di deliberata violenza. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Perilli Antonio fino al 30/4/04 disponendo la restituzione della tassa versata.
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