COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/04/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. PENNE 96 AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICHE PER SEI GIORNATE AI CALCIATORI DI PENTIMA VINCENZO E PILONE ANDREA E PER TRE GIORNATE AL CALCIATORE STELLA COSTANTINO) IN RELAZIONE ALLA GARA PENNE 96/FARINDOLA DISPUTATA IL 15/3/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002 - 2003
Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/04/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA A.S. PENNE 96 AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICHE PER SEI GIORNATE AI CALCIATORI DI PENTIMA VINCENZO E PILONE ANDREA E PER TRE GIORNATE AL CALCIATORE STELLA COSTANTINO) IN RELAZIONE ALLA GARA PENNE 96/FARINDOLA DISPUTATA IL 15/3/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA
Con appello ritualmente proposto, la A.S.Penne 96 ha impugnato i provvedimento di cui in epigrafe adottati dal G.S. per aver i calciatori Di Pentima e Pilone preso l’arbitro per la maglietta spintonandolo e facendolo barcollare mentre lo ingiuriavano ed il calciatore Stella ingiuriato e minacciato l’arbitro nella stessa occasione.
Ha dedotto l’appellante la insussistenza dei fatti addebitati e la eccessività delle sanzioni adottate chiedendone l’annullamento o la riduzione.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Risulta con estrema chiarezza dagli atti ufficiali che i calciatori squalificati, alla fine della gara, si siano lasciati andare ad un comportamento gravemente scorretto con la conseguenza che i fatti loro addebitati fanno ritenere equa la decisione adottata dal primo Giudice.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
