COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 65 del 19/06/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA SCURCOLA MARSICANA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA ALL’ALLENATORE LIBERATI PIERLUIGI FINO AL 31/12/04) IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA S.SEBASTIANO/POL.SCURCOLA MARSICANA DISPUTATA L’11/5/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIR.”A” (C.U.N. 60 DEL 15/5/03)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002 - 2003
Comunicato Ufficiale N° 65 del 19/06/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA SCURCOLA MARSICANA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA ALL’ALLENATORE LIBERATI PIERLUIGI FINO AL 31/12/04) IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA S.SEBASTIANO/POL.SCURCOLA MARSICANA DISPUTATA L’11/5/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIR.”A” (C.U.N. 60 DEL 15/5/03)
Con appello ritualmente proposto la società Scurcola Marsicana ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. nei confronti dell’allenatore Liberati Pierluigi chiedendone la revoca o, in via subordinata, la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che l’allenatore Liberati Pierluigi partecipava alle proteste nei confronti del direttore di gara solo verbalmente, anche se con toni chiaramente alterati e che, successivamente si adoperava per difendere l’arbitro da eventuali aggressioni.
L’arbitro della gara in sede di supplemento ha precisato che il comportamento del Liberati si è concretizzato in proteste, per così dire di routine a seguito della concessione di un calcio di rigore al 49’ minuto della seconda frazione di giuoco.
Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento.
La sanzione inflitta all’allenatore Liberati Pierluigi deve ritenersi eccessiva visto il supplemento di rapporto con il quale l’arbitro della gara ha fornito ulteriori chiarimenti, e dal quale risulta evidente come le proteste manifestate dall’allenatore della società ricorrente siano da considerarsi di non particolare gravità.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta all’allenatore LIBERATI PIERLUIGI fino al 28/2/04 disponendo accreditarsi la tassa versata.
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