COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 16/01/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZESE DELLA F.I.G.C. –LND DEL PROVVEDIMENTI AOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI L’AQUILA DELLA FIGC-LND IN RELAZIONE ALLA GARA TIBUR PATERNO/VIS SULMONA DISPUTATA IL 9/11/02 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE (C.U.N. 14 DEL 28/11/02)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 16/01/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZESE DELLA F.I.G.C. –LND DEL PROVVEDIMENTI AOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI L’AQUILA DELLA FIGC-LND IN RELAZIONE ALLA GARA TIBUR PATERNO/VIS SULMONA DISPUTATA IL 9/11/02 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE (C.U.N. 14 DEL 28/11/02) Con atto del 24/12/02 il Presidente del Comitato Regionale Abruzzese della FIGC-LND ha dichiarato la nullità del provvedimento in epigrafe, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di L’Aquila, con il quale era stato respinto il reclamo avanzato dalla Tibur Paterno tendente ad ottenere la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Vis Sulmona per aver quest’ultima utilizzato nel corso della stessa sei calciatori fuori quota in luogo dei cinque consentiti. Osserva la Commissione che deve essere accolto il reclamo della Tibur Paterno, in quanto la norma di cui all’allegato, al C.U. n.7 del 10/10/02 deve essere interpretata nel senso della possibilità di impiego effettivo di cinque calciatori, a prescindere del numero degli stessi indicato nella distinta. Tale possibilità, nel caso di specie, è stata disattesa, poiché risulta dagli atti che la Vis Sulmona sostituendo il calciatore Natale Daniele, ha in effetti complessivamente utilizzato nel corso della gara oggetto di reclamo, sei calciatori in luogo dei cinque consentiti. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla Vis Sulmona la punizione sportiva della perdita della gara Tibur Paterno/Vis Sulmona con il punteggio di 0 – 2. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti di competenza.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it