COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 12/12/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – RECLAMO GARA DEL 8/12/ 2002 VIS ORSOGNA – REAL ORTONA

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 12/12/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - RECLAMO GARA DEL 8/12/ 2002 VIS ORSOGNA - REAL ORTONA Il Giudice Sportivo -visto il referto arbitrale, dal quale risulta che non e' stata possibile la disputa dell'incontro, in quanto il campo sportivo risultava gia' occupato da due Societa' partecipanti al Campionato Esordienti: DELIBERA -di disporre la ripetizione della gara in epigrafe ; -demanda al Comitato Regionale Abruzzo -F.I.G.C.- per gli adempimenti successivi di competenza.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it