COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 28/11/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo – Reclamo GARA DEL 23/11/ 2002 SANTEGIDIESE – PINETO CALCIO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 28/11/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo - Reclamo GARA DEL 23/11/ 2002 SANTEGIDIESE - PINETO CALCIO Il Giudice Sportivo - visto il referto dal quale risulta che il direttore di gara, al termine della partita si e' reso conto che il calciatore iscritto al n.8 della distinta della Soc.Santegidiese con il nome di Di Matteo Amedeo ( nato il 6/8/1985) era invece in realta', il calciatore Muzietti Pierluigi, personalmente riconosciuto dallo stesso arbitro, per aver diretto precedenti incontri della medesima Societa'; - accertato che, agli atti del Comitato Regionale Abruzzese F.I.G.C., risulta che, in effetti il calciatore Muzietti Pierluigi (nato il 14/03/1983) e' tesserato per la soc.Santegidiese; - ritenuta la irregolarita' della gara per la situazione simulatoria ascrivibile alla soc.santegidiese; - visto l'art.12 CGS; DELIBERA a) di infliggere in danno della Soc.Santegidiese la punizione sportiva della perdita della gara, con il seguente punteggio : Santegidiese/Pineto 0 a 2; b) di comminare a carico della Soc.Santegidiese l'ammenda di 500,00 Euro; c) di squalificare il calciatore Muzietti Pierluigi (Soc.Santegidiese) fino al 30/04/2003; d) di inibire il Dirigente firmatario della distinta Barbato Raffaele (Soc.Santegidiese) fino al 30/06/2003.
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