COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 12/12/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo – Reclamo GARA DEL 18/11/ 2002 GUARDIAGRELE – SPAL LANCIANO
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2002 - 2003
Comunicato Ufficiale N° 23 del 12/12/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Decisioni del Giudice Sportivo - Reclamo
GARA DEL 18/11/ 2002 GUARDIAGRELE - SPAL LANCIANO
Il Giudice Sportivo
-esaminato il reclamo avanzato dalla Societa' Spal Lanciano avverso l'esito della gara in epigrafe, reclamo con il quale si chiede di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla Societa' A.S.Guardiagrele, per aver quest'ultima impiegato il calciatore: Primavera Mattia non avente compiuto il 15° anno di eta';
-rilevato che in effetti il calciatore Primavera Mattia, nato il 19/12/1987, alla data di svolgimento della gara non aveva compiuto il 15° anno di eta';
-visto il Comunicato Ufficiale n°1-Stagione Sportiva 2002-2003-Campionato Regionale Juniores lett.b), nonche' l'art.12 comma 5 del C.G.S.
DELIBERA
a) di infliggere alla Societa'A.S.Guardiagrele la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio A.S.Guardiagrele 0 / A.C.Spal Lanciano 2.
b) di accreditare le tasse reclamo-