COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 29 del 09/01/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. SANTEGIDIESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELAL GARA, AMMENDA DI EURO 500,00; SQUALIFICA CALCIATORE MUZIETTI PIERLUIGI FINO AL 30/4/03, INIBIZIONE DEL DIRIGENTE BARBATO RAFFAELE FINO AL 30/6/03) IN RELAZIONE ALLA GARA SANTEGIDIESE/PINETO DISPUTATA IL 23/11/02 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (C.U. N.21 DEL 28/11/02 C.R.A.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 29 del 09/01/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. SANTEGIDIESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELAL GARA, AMMENDA DI EURO 500,00; SQUALIFICA CALCIATORE MUZIETTI PIERLUIGI FINO AL 30/4/03, INIBIZIONE DEL DIRIGENTE BARBATO RAFFAELE FINO AL 30/6/03) IN RELAZIONE ALLA GARA SANTEGIDIESE/PINETO DISPUTATA IL 23/11/02 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (C.U. N.21 DEL 28/11/02 C.R.A.) Con appello ritualmente proposto, la A.S. Santegidiese Calcio ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. per avere la stessa società schierato con il n.8 un calciatore con il nome di Di Matteo Amedeo (n.6/8/85) che, invece, alla fine della gara veniva identificato come Muzietti Pierluigi (n. il 14/3/83), personalmente conosciuto dall’arbitro che aveva reso irregolare la gara in quanto erano già in campo il numero di calciatori fuori quota consentito dalla normativa (quattro calciatori fuori quota negli anni 82 e 83) Ha dedotto l’appellante che l’errore nella compilazione della distinta era da imputare ad un dirigente in quanto il Di Matteo era in panchina con il n.13 e, comunque, il comportamento della società era stato determinato da assoluta buona fede. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. A prescindere dalle motivazione che hanno determinato il comportamento della società e dei soggetti tesserati, resta il fatto che è stato utilizzato un numero di calciatori superiori a quello consentito dalla normativa (v. C.U. n.1 della L.N.D.) determinando in tal modo una irregolarità che non può non comportare la sanzione della perdita della gara. Quanto alle altre sanzioni, le stesse appaiono meritevoli di conferma in quanto congrue ed adeguate rispetto ad un comportamento che non può ritenersi con certezza determinato da buona fede. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata
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