COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 16/01/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo – Reclamo GARA DEL 11/1/2003 PERANO – GUARDIAGRELE
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2002 - 2003
Comunicato Ufficiale N° 30 del 16/01/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Decisioni del Giudice Sportivo - Reclamo
GARA DEL 11/1/2003 PERANO – GUARDIAGRELE
Il Giudice Sportivo
Visto il referto arbitrale dal quale risulta che:
-al 24°del 2° tempo veniva espulso il calciatore Ranieri Nicola(Soc.Guardiagrele) perche' protestava e offendeva l'arbitro, bestemmiando;
-al 24°del 2° tempo veniva espulso il calciatore Caramanico Luca (Soc.Guardiagrele) perche' offendeva e minacciava l'arbitro, insistendo anche dopo l'espulsione;
-al 29°del 2° tempo veniva allontanato Bucceroni Nicola (massaggiatore della Societa' Guardiagrele) per offesa rivolta all'arbitro, perche' dovevano successivamente uscire dal terreno di gioco, a seguito d’infortuni, i seguenti calciatori (tutti del Guardiagrele ) Primiterra Antonio (al 28° del 2°tempo), Masciarelli Fabrizio (al 35°del 2°tempo) e D'Emilio Pierluigi (al 43° del2°tempo); di conseguenza l'arbitro, poiche' la Societa' Guardiagrele, era venuta a trovarsi con numero sei calciatori, quindi inferiore al minimo regolamentare, doveva sospendere l'incontro, mentre il punteggio fino a quel momento era di 4 - 1 in favore della Societa' Perano;
-visti gli artt. 73 N.O.I.F. e 12 C.G.S.
DELIBERA
a)di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Societa' Guardiagrele, convalidando il migliore risultato acquisito in campo al momento della sospensione, vale a dire: Perano - Guardiagrele 4 - 1;
b)di inibire il massaggiatore del Guardiagrele Bucceroni Nicola fino al 29/01/2003;
c)di squalificare il calciatore Ranieri Nicola (Soc.Guardiagrele) per due gare;
d)di squalificare il calciatore Caramanico Luca (Soc.Guardiagrele) pertre gare-