COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 13/02/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – RECLAMO GARA DEL 29/1/2003 HATRIA – ATLETICO NEPEZZANO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 13/02/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - RECLAMO GARA DEL 29/1/2003 HATRIA - ATLETICO NEPEZZANO Il Giudice Sportivo - visto il proprio provvedimento disciplinare (C.U.n.34 del 6 febbraio 2003) con il quale e' stata comminata a carico del calciatore D'Alessio Stefano, nella sua qualita' di capitano della Societa' Hatria , la sospensione da ogni attivita' fino al 31/12/2004, ai sensi dell'art.64 NOIF, con l'intesa che tale punizione sarebbe stata revocata allorche' fosse stato individuato l'autore dell'atto di violenza in danno dell'arbitro, colpito con una pallonata alla nuca da parte di un calciatore non individuato; - vista la dichiarazione di responsabilita' del calciatore Tini Matteo il quale tra l'altro riferiva di aver calciato il pallone solo per un gesto di stizza e non con l'intenzione di colpire o fare del male all'arbitro; - tenute presenti le giustificazioni fornite dal calciatore Tini Matteo DELIBERA a) di revocare la sospensione fino al 31/12/2004 comminata a carico del capitano della Societa' Hatria Sig.D'Alessio Stefano; b) di squalificare il calciatore Tini Matteo fino al 31/06/2003.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it