COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 27/02/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – RECLAMO GARA DEL 8/2/2003 MANOPPELLO ARABONA – PENNE CALCIO
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2002 - 2003
Comunicato Ufficiale N° 39 del 27/02/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - RECLAMO
GARA DEL 8/2/2003 MANOPPELLO ARABONA - PENNE CALCIO
Il Giudice Sportivo:
esaminato il reclamo avanzato dalla A.S. Penne Calcio, reclamo con il quale si chiede di confermare il risultatto acquisito in campo o di infliggere alla A.S. Manoppello Arabona la punizione sportiva della perdita della gara, per non aver sostituito la bandierina d'angolo rotta, anzi per aver rifiutato di sostituirla;
rilevato che l'arbitro riferisce che in effetti la A.S. Manoppello non aveva una bandierina di riserva con cui sostituire quella rotta;
-visto la regola 1 n.5 del R.G.C. e l'art.12 C.G.S. ritenute le responsabilita' oggettive della Societa' ospitante:
DELIBERA
a)di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla A.S. Manoppello Arabona con il risultato: A.S. Manoppello Arabona 0 Penne Calcio 2
b)di accreditare la tassa reclamo.