COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 27/03/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo – Reclamo GARA DEL 15/3/2003 SANTEGIDIESE – ATLETICO NEPEZZANO
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2002 - 2003
Comunicato Ufficiale N° 47 del 27/03/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Decisioni del Giudice Sportivo - Reclamo
GARA DEL 15/3/2003 SANTEGIDIESE - ATLETICO NEPEZZANO
Il Giudice Sportivo
-esaminato il reclamo avanzato dalla Societa' Atletico Nepezzano avverso l'esito della gara in epigrafe, reclamo con il quale si chiede la ripetizione della gara per aver l'arbitro, in occasione della concessione del calcio di rigore, in favore della Societa' Santegidiese, al 44° del secondo tempo, commesso un errore tecnico;
-rilevato che l'arbitro riferisce di aver concesso il calcio di rigore in favore della Societa' Santegidiese, allorche' il portiere della Societa' Atletico Nepezzano batteva un calcio di punizione indiretto all'interno dell'area di rigore ed il pallone veniva preso con le mani da un calciatore del Nepezzano, sempre all'interno dell'area di rigore;
-considerato che la regola n.13 prevede la ripetizione del calcio di punizione, quando il pallone non e' uscito dall'area di rigore su calcio di punizione accordato alla squadra difendente all'interno della propria area di rigore e che quindi l'arbitro nell'occasione ha commesso un errore tecnico;
DELIBERA
a)la ripetizione della gara mandando al Comitato Regionale Abruzzo per gli incombenti conseguenti;
b)di accreditare la tassa reclamo.