COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 27/03/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – RECLAMO GARA DEL 24/3/2003 ORTONA CALCIO – TOLLO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 27/03/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - RECLAMO GARA DEL 24/3/2003 ORTONA CALCIO - TOLLO Il Giudice Sportivo -visto il refero arbitrale dal quale si rileva che: -al 40° del primo tempo veniva espulso per doppia ammonizione il calciatore Quintiliani Sante (Societa' Tollo) il quale nell'allontanarsi offendeva l'arbitro; -al 45° del secondo tempo veniva espulso il calciatore D'Eusanio Matteo (Societa' Tollo)il quale, dopo essere stato ammonito, offendeva l'arbitro ed alla vista del cartellino rosso, si avvicinava allo stesso, ma veniva bloccato subito dai suoi compagni, mentre reiterava ingiurie e, dagli spogliatoi, rivolgeva pesante minaccia allo stesso direttore di gara; -dopo la segnatura di una rete da parte della squadra locale al 50° del secondo tempo e mentre l'arbitro si accingeva a fischiare la fine dell'incontro, che in quel momento era sul risultato di 2 a 1 per la Societa' Ortona, entrava sul terreno di giuoco l'allenatore della Societa' Tollo Ciccotelli Roberto, il quale colpiva per due volte con un pugno sulla nuca l'arbitro, procurandogli forte dolore al capo. Nello stesso istante sopraggiungeva il calciatore Cavuto Francesco, Capitano della Societa' Tollo, il quale rivolgeva all'arbitro ripetute frasi offensive. Mentre il direttore di gara cercava di raggiungere lo spogliatoio gli si avvicinava il calciatore D'Eusanio Matteo(Tollo), gia'espulso al 45° del secondo tempo, il quale colpiva con sputi per quattro volte l'arbitro al braccio ed al viso ed inoltre gli sferrava un pugno al braccio procurandogli forte dolore. Mentre l'arbitro correva verso gli spogliatoi veniva affrontato dal calciatore Patricelli Nunzio (Tollo) il quale, dopo avergli rivolto ingiurie, gli buttava sul viso, colpendolo, la fascia di Capitano; inoltre durante la corsa verso lo spogliatoio l'arbitro veniva rincorso e raggiunto da una persona identificata successivamente dai C.C. nel dirigente della Societa' Tollo , Di Mascio Antonio (non in distinta) il quale lo colpiva alla testa con due pugni procurandogli forte dolore e lo inseguiva fino all'ingresso negli spogliatoi assieme ad altri calciatori, tra i quali il predetto Patricelli Nunzio (Tollo), che cercavano di entrare con forza nello spogliatoio. Durante tale circostanza l'arbitro veniva di nuovo colpito dal suddetto Di Mascio Antonio con due pugni sull'orecchio, quindi lo stesso arbitro, riusciva a chiudersi all'interno dello spogliatoio. Nelle circostanze suindicate l'arbitro non veniva protetto da alcuno, compresi i tesserati della Societa' locale. Richiesto l'intervento dei Carabinieri il direttore di gara veniva poi accompagnato alla propria autovettura e rientrato in sede si recava presso l'Ospedale di Vasto dove veniva refertato per "distrazione rachide cervicale" e giudicato guaribile in giorni sette, come da referto allegato al rapporto arbitrale. -visti gli artt. 12 e seg. del C.G.S. DELIBERA -di inibire il dirigente Di Mascio Antonio (Tollo) per anni 5(cinque), con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria F.I.G.C. ( Art. 14 comma 2 C.G.S.) ; -di inibire l'allenatore Ciccotelli Roberto (Tollo) fino al 31/12/2006 -di squalificare per il periodo a fianco di ognuno indicati i sottonotati calciatori della Societa' Tollo: 1)Quintiliani Sante, per 3 (tre) gare; 2)D'Eusanio Matteo fino al 31/12/2005; 3)Cavuto Francesco (Capitano del Tollo) per 5 (cinque) gare; 4)Patricelli Nunzio, fino al 31/12/2003; -di infliggere alla Societa' Tollo l'ammenda di Euro 1.000,00; -di infliggere alla Societa' Ortona l'ammenda di Euro 155,00 per l'inerzia manifestata a tutela del l'incolumita' del direttore di gara; - si fa obbligo alla Societa' Tollo di risarcire il danno documentato se richiesto; - dispone infine l'esclusione immediata dal Campionato in corso ai sensi dell'Art. 13 C.G.S.
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