COMITATO REGIONALE ABRUZZO – COPPA REGIONE – 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N° 16 del 09/10/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Coppa Regione calcio a 11 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 1/10/2003 G.CHIOLA SILCH PESCARA – AMATORI PASSO CORDONE
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - COPPA REGIONE - 2003 - 2004
Comunicato Ufficiale N° 16 del 09/10/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Coppa Regione calcio a 11
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 1/10/2003 G.CHIOLA SILCH PESCARA - AMATORI PASSO CORDONE
- visto il reclamo ritualmente proposto dalla Società Amatori Passo
Cordone, nel quale si afferma che nella gara in epigrafe la Società G.
Chiola ha schierato un calciatore dell'83 soltanto a gara già iniziata,
con conseguente richiesta della punizione sportiva della perdita del
la gara per la citata Società G. Chiola;
- preso atto del referto arbitrale, dal quale si evince che solo al 23°
del 2°tempo la Società G. Chiola faceva entrare in campo un calciatore
dell'83;
- esaminato a)il Comunicato Ufficiale n°1 del 3/7/2003 C.R.A. che preve
de, nell'attività ufficiale delle squadre di Seconda Categoria l'obbligo
di impiegare, comunque e per l'intera durata della stessa almeno un
calciatore nato dal 1/1/1982 in poi ed un calciatore nato dal 1/1/1983
in poi.
b)l'art.12 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva e art. 34 bis NOIF
DELIBERA
- di non convalidare il risultato acquisito sul campo G. Chiola 2 Amatori Passo Cordone 1 ,irrogando la punizione sportiva della perdita della gara a carico del
la Società G. Chiola, con il seguente risultato:
G. Chiola 0 - Amatori Passo Cordone 3;
-la restituzione della tassa di reclamo a favore della Società Amatori Passo Cordone.