COMITATO REGIONALE ABRUZZO – COPPA REGIONE – 2003 – 2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 15 DEL 02/10/2003- PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Prima categoria GARA DEL 21/9/2003 ALANNO – VACRI CALCIO
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - COPPA REGIONE - 2003 - 2004
COMUNICATO UFFICIALE N° 15 DEL 02/10/2003- PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT
Decisioni del Giudice Sportivo
Campionato di Prima categoria
GARA DEL 21/9/2003 ALANNO - VACRI CALCIO
Il Giudice Sportivo
- esaminato il reclamo della A.S. VACRI avverso l'esito della gara in epigrafe, reclamo con il quale, dopo aver segnalato che la Società Alanno nella gara del 21/09/2003 aveva fatto giuocare il calciatore Marcucci Marco (n°9), non avente titolo in quanto squalificato come da Comunicato Ufficiale n°61 del 22/05/2003;
- chiede che sia inflitta alla Società A.S. Alanno la punizione sportiva della perdita della gara per la ragione esposta;
- rilevato che in effetti il calciatore Marcucci Marco non poteva giocare in quanto squalificato, per recidività in ammonizione, per una gara (Comunicato Ufficiale n°61 del 22/05/2003), squalifica che non aveva scontato in gare precedenti;
- visto l'art.12 n° 5 lett. a
DELIBERA
a) di infliggere alla A.S.ALANNO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio:
Alanno 0 / Vacri 3.
b) di accreditare la tassa reclamo.