COMITATO REGIONALE ABRUZZO – COPPA REGIONE – 2003 – 2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 15 DEL 02/10/2003- PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Prima categoria GARA DEL 21/9/2003 ALANNO – VACRI CALCIO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - COPPA REGIONE - 2003 - 2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 15 DEL 02/10/2003- PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Prima categoria GARA DEL 21/9/2003 ALANNO - VACRI CALCIO Il Giudice Sportivo - esaminato il reclamo della A.S. VACRI avverso l'esito della gara in epigrafe, reclamo con il quale, dopo aver segnalato che la Società Alanno nella gara del 21/09/2003 aveva fatto giuocare il calciatore Marcucci Marco (n°9), non avente titolo in quanto squalificato come da Comunicato Ufficiale n°61 del 22/05/2003; - chiede che sia inflitta alla Società A.S. Alanno la punizione sportiva della perdita della gara per la ragione esposta; - rilevato che in effetti il calciatore Marcucci Marco non poteva giocare in quanto squalificato, per recidività in ammonizione, per una gara (Comunicato Ufficiale n°61 del 22/05/2003), squalifica che non aveva scontato in gare precedenti; - visto l'art.12 n° 5 lett. a DELIBERA a) di infliggere alla A.S.ALANNO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio: Alanno 0 / Vacri 3. b) di accreditare la tassa reclamo.
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