COMITATO REGIONALE ABRUZZO – COPPA REGIONE – 2003 – 2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 15 DEL 02/10/2003- PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. VIS GIULIANOVA AVVERSO LA DECISIONE DEL G. S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE MARCATTILI MASSIMO PER TRE GARE EFFETTIVE; INIBIZIONE AL SIG.CICCHINE’ ANDREA FINO AL 15/10/03, AMMENDA DI EURO 414,00) IN RELAZIONE ALLA GARA VIS GIULIANOVA/CUS TERAMO DISPUTATA IL 13/9/03 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE C (C.U.N.11 DEL 18/9/03)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - COPPA REGIONE - 2003 - 2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 15 DEL 02/10/2003- PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. VIS GIULIANOVA AVVERSO LA DECISIONE DEL G. S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE MARCATTILI MASSIMO PER TRE GARE EFFETTIVE; INIBIZIONE AL SIG.CICCHINE’ ANDREA FINO AL 15/10/03, AMMENDA DI EURO 414,00) IN RELAZIONE ALLA GARA VIS GIULIANOVA/CUS TERAMO DISPUTATA IL 13/9/03 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE C (C.U.N.11 DEL 18/9/03) Con appello ritualmente proposto la società A.S.VIS GIULIANOVA CALCIO A 5 ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver il dirigente Cicchinè Andrea inveito contro l’arbitro; il calciatore Marcattili Massimo perché a fine gara rivolgeva reiterate offese ad un arbitro e per comportamento gravemente scorretto e minaccioso da parte del pubblico. La stessa società ne ha chiesto la revoca o, in subordine, la riduzione. Ha dedotto l’appellante l’infondatezza dei fatti, chiedendo una congrua riduzione delle sanzioni. Osserva la Commissione che l’appello è parzialmente fondato e merita accoglimento. Mentre la sanzione dell’ammenda deve essere confermata anche in considerazione delle lesioni subite dal calciatore D’Angelantonio per la imperfetta sistemazione della porta da parte della squadra ospitante, le sanzioni a carico del calciatore e del dirigente possono essere lievemente ridotte, non apparendo di particolare gravità i fatti contestati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre l’inibizione inflitta al dirigente CICCHINE’ ANDREA al 30/9/03 e la qualifica inflitta al calciatore MARCATTILI MASSIMO a 2 turni; conferma nel resto la decisione e dispone restituirsi la tassa versata.
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