COMITATO REGIONALE ABRUZZO – COPPA REGIONE – 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N° 17 del 16/10/2003- pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Seconda categoria GARA DEL 27/9/2003 VIS CERRATINA – CUGNOLI

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - COPPA REGIONE - 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N° 17 del 16/10/2003- pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Seconda categoria GARA DEL 27/9/2003 VIS CERRATINA - CUGNOLI Il Giudice Sportivo - esaminato il reclamo della Società Cugnoli avverso l'esito della gara in epigrafe, reclamo con il quale, dopo aver premesso che la Società Vis Cerratina nel corso della gara dal 26° al 36°del secondo tempo ha impiegato un solo calciatore c.d. "fuori quota", mentre, a norma della delibera del C.R.A. - L.N.D. di cui al Comunicato n°1 del 3/7/2003, avrebbe dovuto impiegarne due per l'intera gara, si chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della partita; -rilevato che quanto esposto nel reclamo trova conferma nel rapporto arbitrale e negli allegati; -visto l'art.12 5°comma C.G.S. DELIBERA a)di infliggere alla S.S. Vis Cerratina la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio: Vis Cerratina 0 - Cugnoli 3. b)di accreditare la tassa reclamo.
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