COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 del 8/01/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. TIBUR PATERNUM AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL G.S. (AMENDA DI EURO 204,00; SQUALIFICA PER N. 6 GARE A SIMEONI ANTONELLO PER N. 4 GARE; INIBIZIONE FNO AL 15/1/04 AL DIRIGENTE SCAPARAZZI STEFANO) IN RELAZIONE ALLA GARA S.S. TIBUR PATERNUM / POL.CAPPELLE DEI MARSI DISPUTATA IL 23/11/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.25 DEL 27/11/03 COM. REG. ABR.)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 33 del 8/01/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA S.S. TIBUR PATERNUM AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL G.S. (AMENDA DI EURO 204,00; SQUALIFICA PER N. 6 GARE A SIMEONI ANTONELLO PER N. 4 GARE; INIBIZIONE FNO AL 15/1/04 AL DIRIGENTE SCAPARAZZI STEFANO) IN RELAZIONE ALLA GARA S.S. TIBUR PATERNUM / POL.CAPPELLE DEI MARSI DISPUTATA IL 23/11/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.25 DEL 27/11/03 COM. REG. ABR.)
Con appello proposto a mezzo del servizio postale in data 17/12/03, la S.S.Tibur Paternum ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, chiedendone l’annullamento o, comunque, la riduzione.
Ha dedotto la societa’.appellante la insussistenza dei fatti addebitati ai propri tesserati e, comunque, l’eccessività della sanzione.
Osserva la Commissione che l’appello deve considerarsi inammissibile siccome proposto oltre i termini previsti dall’art.42 CGS
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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