COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 del 8/01/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. NINO CERULLO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S.: AMMENDA DI EURO 130,00, SQUALIFICA PER N. 5 GARE AI CALCIATORI POZZOLI MARCO, LA MONACA ANDREA E ANGELUCCI PIERDOMENICO, IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS CUPELLO / NINO CERULLO DISPUTATA IL 30/11/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N.27 DEL 4/12/03 COM. REG. ABR.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 del 8/01/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. NINO CERULLO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S.: AMMENDA DI EURO 130,00, SQUALIFICA PER N. 5 GARE AI CALCIATORI POZZOLI MARCO, LA MONACA ANDREA E ANGELUCCI PIERDOMENICO, IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS CUPELLO / NINO CERULLO DISPUTATA IL 30/11/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N.27 DEL 4/12/03 COM. REG. ABR.) Con appello ritualmente proposto la società S.S.Nino Cerullo ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per i fatti accaduti a fine gara chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che i comportamenti sanzionati non erano in realtà di gravità tale da meritare le sanzioni adottate. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è parzialmente fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore La Monaca Andrea deve ritenersi eccessiva in quanto il comportamento tenuto dallo stesso non appare, a parere di questa Commissione, della stessa gravità di quelli tenuti dagli altri tesserati. Ugualmente congrua appare l’ammenda. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore La Monaca Andrea a n.4 gare, confermando nel resto gli impugnati provvedimenti e disponendo la restituzione della tassa versata
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