COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 15/01/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 21/12/2003 ORSOGNA – S.VITO 83 L.D.N.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 35 del 15/01/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 21/12/2003 ORSOGNA - S.VITO 83 L.D.N.
Il Giudice Sportivo
- esaminato il reclamo della A.C. S. Vito 83 con il quale si chiede la
punizione sportiva della perdita della gara in danno della Societa'Pol.
Orsogna avendo quest'ultima sostituito al 18° del 2° tempo il calciato
re n°11 con il calciatore n°18 non riportato nella distinta dei calcia
tori dell'Orsogna;
- rilevato che dal referto arbitrale emerge che al 18°del 2°tempo la
Societa' Orsogna ha effettivamente proceduto alla sostituzione del cal
ciatore Rulli Nicola(n°11 in distinta)con il calciatore Altieri Giusep
pe, indossante la maglia n° 18, ma in effetti risultante sulla distin
ta al n°16;
- ritenuto che alla gara in oggetto non ha quindi preso parte calciato
re non inserito in distinta;
DELIBERA
a) di confermare il risultato della gara come acquisito in campo e
cioe' Orsogna 2 S. Vito 83 1;
b) di comminare alla Societa' Orsogna l'ammenda di Euro 104,00 per
aver indotto la Societa' ospite a produrre reclamo;
c) di addebitare la tassa reclamo.